Fare cancellazione protesti Roma dal registro informatico dei protesti può essere eseguita dal debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati ed alle spese di protesto;
chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dagli istituti di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto; debitore protestato e riabilitato con decreto del presidente del tribunale; l’istanza al presidente della camera di commercio competente per territorio deve essere presentata dal debitore. nel caso di protesto elevato a società, l’istanza deve essere presentata da un amministratore o legale rappresentante, in nome o per conto della società.
il responsabile dirigente dell’ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarità del pagamento o l’erroneità del protesto, accoglie l’istanza e conseguentemente dispone la cancellazione. il provvedimento dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro informatico dei dati del protesto. se gli accertamenti danno esito negativo, il responsabile dirigente dell’ufficio rigetta l’istanza.
contro il provvedimento di rigetto l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. dal 29 dicembre 2002, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 273/2002, è stato introdotto l’obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore (luogo e data di nascita ovvero codice fiscale) prevedendo espressamente che tali generalità costituiscano requisiti essenziali del titolo. tale previsione legislativa ha la funzione di evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome il danno morale ed economico che può essere causato da un protesto ingiustamente levato per omonimia. cancellazione per pagamento del titolo entro 12 mesi dalla data di levata del protesto la presentazione della domanda può avvenire anche se è trascorso un anno dalla data del protesto, purché sia dimostrato che il pagamento è avvenuto entro un anno dalla data del protesto.
documentazione da presentare: modulo compilato e firmato dal debitore. marca da bollo da euro 16.00 € da apporre sul modulo. (attenzione: a far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale – serie generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l’art. 7-bis, comma 3, le misure dell’imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00) titolo in originale, quietanzato, comprensivo dell’atto di protesto. b
la quietanza rilasciata dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria sconta l’imposta di bollo pari ad euro 2,00 (art. 13, comma 1, d.m. 20 agosto 1982) (attenzione: a far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla gazzetta ufficiale – serie generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l’art. 7-bis, comma 3, le misure dell’imposta fissa di bollo:
quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00) diritti di segreteria (euro 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione). fotocopia documento di riconoscimento del debitore richiedente. fotocopia documento di riconoscimento del depositante, in caso sia persona diversa dal richiedente (oltre a quanto previsto dal punto precedente).
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